Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, al fine di contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti dell'Italia con gli altri Stati, riconoscendo la divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano quale una delle priorità della propria politica estera.
      2. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero degli affari esteri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente scolastico e da almeno due docenti per ogni grado di istruzione, che abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per non meno di un settennio e che non siano in quiescenza.
      3. La Repubblica si impegna, altresì, a diffondere l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua all'interno del territorio nazionale, al fine di facilitare l'integrazione linguistica e culturale degli immigrati.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con gli istituti regionali di ricerca educativa, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1998, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce centri di formazione permanente regionali o provinciali, di seguito denominati «centri», per l'insegnamento dell'italiano come seconda

 

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lingua, con l'impiego di docenti in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2.